Ricordiamo che i pazienti per i quali compiliamo certificati di malattia hanno l'obbligo di reperibilità per eventuali visite fiscali durante orari stabiliti (per il settore pubblico dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, per il privato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, 7 giorni su 7).
L’assenza ingiustificata del lavoratore alla visita domiciliare di controllo entro le fasce orarie previste dalla legge è di per sé un illecito, a prescindere dall’effettività o meno dello stato di malattia. Questo significa che, se anche il lavoratore è effettivamente malato, ed è a casa, ma non ha reso possibile la visita medica è comunque responsabile.
Per maggiore chiarezza, facciamo alcuni esempi:
con riferimento alla ipoacusia del malato (scarso udito) o all’asserito mancato funzionamento del citofono, secondo la Cassazione il lavoratore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti pratici necessari che rendano possibile la visita; in mancanza egli risponde per incuria e negligenza. Questo significa che il dipendente in malattia dovrebbe verificare che il citofono funzioni ed, eventualmente, in caso negativo, lasciare per esempio un biglietto sul portone per il medico o fare in modo che il portone stesso rimanga aperto.
In riferimento a quest'ultimo esempio, facciamo presente che, se l'indirizzo di domicilio coincide con quello di residenza, nel momento in cui compiliamo il certificato di malattia NON ABBIAMO LA POSSIBILITA' DI SPECIFICARE IL NOME SUL CITOFONO, (esempio: il Sig. Rossi il cui nome NON compare sul citofono, dovrà fare in modo di essere reperibile, tramite un biglietto, una segnalazione preventiva al datore di lavoro ecc. e)
Ricordiamo infine che gli unici casi in cui non c'è obbligo di reperibilità sono:
-terapia salvavita
-invalidità riconosciuta >67%